AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( .... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. In attesa dell'emanazione delle norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze stabilite dallo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia e quale anticipazione del corrispondente provvedimento di revisione organica dell'ordinamento finanziario previsto dall'articolo 49 dello stesso statuto speciale, al fine di provvedere al finanziamento dei maggiori oneri inerenti alle funzioni amministrative gia' trasferite, e' corrisposta alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 75 miliardi (( per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996 e di lire 150 miliardi a decorrere dall'esercizio 1997. )) 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 (( e per gli anni seguenti, )) utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: - Lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia e' stato approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Si trascrive il testo del relativo art. 49, come sostituito dall'art. 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457: "Art. 49. - Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa: 1) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) quattro decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'art. 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53; 4) quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; 5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione; 6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche; 7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione. La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti".