AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( .... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
 
                               Art. 1.
 
  1. In attesa dell'emanazione  delle  norme  di  attuazione  per  il
completamento  del  trasferimento  delle  competenze  stabilite dallo
statuto  speciale  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia   e   quale
anticipazione  del corrispondente provvedimento di revisione organica
dell'ordinamento finanziario previsto dall'articolo 49  dello  stesso
statuto speciale, al fine di provvedere al finanziamento dei maggiori
oneri  inerenti  alle  funzioni  amministrative  gia'  trasferite, e'
corrisposta alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma  di  lire  75
miliardi  ((  per  ciascuno  degli esercizi 1995 e 1996 e di lire 150
miliardi a decorrere dall'esercizio 1997. ))
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma  1  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno   1995   ((   e   per   gli   anni  seguenti,  ))  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Lo  statuto  speciale  della  regione  Friuli-Venezia
          Giulia e'  stato  approvato  con  legge  costituzionale  31
          gennaio 1963, n. 1. Si trascrive il testo del relativo art.
          49,  come sostituito dall'art. 1 della legge 6 agosto 1984,
          n. 457:
             "Art. 49. - Sono devolute alla regione le seguenti quote
          fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi  nel
          territorio della regione stessa:
              1)  quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito
          delle persone fisiche;
              2) quattro decimi del gettito dell'imposta sul  reddito
          delle persone giuridiche;
              3) quattro decimi del gettito delle ritenute alla fonte
          di  cui  agli  articoli  23,  24,  25  e 29 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  ed
          all'art. 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente
          della   Repubblica   con   l'art.   2,   primo  comma,  del
          decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con
          legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
              4) quattro decimi del gettito dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  esclusa  quella  relativa  all'importazione,  al
          netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni;
              5)  nove  decimi  del  gettito  dell'imposta   erariale
          sull'energia elettrica, consumata nella regione;
              6)   nove   decimi   del  gettito  dei  canoni  per  le
          concessioni idroelettriche;
              7)  nove  decimi  del  gettito  della   quota   fiscale
          dell'imposta  erariale  di consumo relativa ai prodotti dei
          monopoli dei tabacchi consumati nella regione.
             La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia  delle
          quote  dei proventi erariali indicati nel presente articolo
          viene effettuata al netto delle  quote  devolute  ad  altri
          enti ed istituti".